Art. 14.
(Periodi minimi di permanenza all'estero).

      1. Il personale destinato all'estero assume l'obbligo di risiedere all'estero per una durata non inferiore a tre anni.
      2. Nel caso di rimpatrio a domanda, prima della scadenza del primo triennio di servizio all'estero, le spese di rimpatrio sono a carico dell'interessato, salvo che la domanda sia determinata da gravi motivi di carattere personale o familiare.
      3. La destinazione da una ad altra sede all'estero non può avere luogo prima di due anni di servizio nella stessa sede, salvo il caso di gravi motivi o di ragioni di servizio.
      4. Il personale destinato all'estero mantiene la titolarità nella scuola di provenienza per i primi tre anni della permanenza all'estero.